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PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CHE DISCIPLINA I VEICOLI STORICI

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19 Marzo 2010

Il suddetto provvedimento disciplina i requisiti dei veicoli in argomento, così come classificati dall’articolo 60 del DLgs 30 Aprile 1992, n°285 recante “ Nuovo codice della strada” (CdS), sia sotto il profilo dell’accertamento dell’adeguato modo di conservazione, richiesto dal decreto legislativo 24 Giugno 2003, n° 209 concernente la “attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche, sia sotto il profilo della verifica delle prescrizioni di sicurezza richieste dall’articolo 215 del DPR 16 Dicembre 1992, n. 495, recante “regolamento di esecuzione al Codice della strada”, per la loro circolazione su strada.

Il decreto, con le integrazioni riportate nelle presenti disposizioni - emanate in applicazione del decreto stesso - completa il quadro normativo di riferimento per i veicoli di interesse storico e collezionistico e reca, in particolare, disposizioni concernenti:

1) L’iscrizione di veicoli in uno dei registri, di cui all’art. 60 del CdS, al fine

di acquisire la qualità di “ veicoli di interesse storico e collezionistico”;

2) La riammissione alla circolazione dei veicoli precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;

3) La revisione periodica.

1.2 ISCRIZIONE AI REGISTRI E CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA

La classificazione di “veicolo di interesse storico e collezionistico”, qualificabile come tale, è subordinata all’iscrizione in uno dei Registri di cui all’articolo 60, comma 4, del CdS: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e FMI, di seguito denominati Registri.

I Registri rilasciano, previa verifica dei requisiti, il certificato di rilevanza storica e collezionista, di cui all’art. 4 del decreto, con i contenuti specificanti nel fac-simile riportato all’allegato 1 dello stesso decreto. Tale certificato è uno degli elementi caratterizzanti le disposizioni contenute nel decreto.

Costituisce, infatti, un primo modello unificato per i Registri e soprattutto nei contenuti.

Il certificato e suddiviso in diverse sezioni, nelle quali, a cura dei Registri, sono indicati:

- possessore del veicolo;

- dati di prima immatricolazione del veicolo ove disponibili;

- data di costruzione del veicolo;

- dati generali ed identificativi del veicolo, nonché le relative caratteristiche tecniche;

- eventuali parti del veicolo sostituite non conformi a quelle originarie…

Inoltre, per i veicoli cancellati dal PRA o muniti di documenti non più validi per la circolazione, i Registri sono tenuti ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente l’iscrizione, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso e alle modalità di conservazione….

1.3 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITà ALLA CIRCOLAZIONE

La qualificazione e l’iscrizione in uno dei registri costituiscono, come già specificato, i presupposti per la qualificazione dei veicoli di interesse storico collezionistico.

La loro circolazione su strada è, invece, subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione.

Tale verifica si specializza, a seconda dei casi, in un mero controllo della persistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione (controllo periodico di revisione) ovvero in un accertamento di idoneità alla circolazione mediante visita e prova (articolo 75 CdS) ….

1.4 VEICOLI ASSOGGETTATI A TITOLO AUTORIZZATIVO

È consentita l’ammissione alla circolazione di autocarri, autobus e complessi di veicoli, previa iscrizione a uno dei Registri, in difetto dei prescritti titoli autorizzativi per la circolazione e l’immatricolazione dei veicoli destinati al trasporto.

Pertanto, ai fini dell’ammissione alla circolazione, fatti salvi i previsti accertamenti tecnici e quanto indicato nei paragrafi successivi, è sufficiente la presentazione della certificazione attestante l’iscrizione del veicolo in uno dei Registri, unitamente ad una dichiarazione del proprietario che attesti la utilizzazione del proprio veicolo solo ai fini di collezionismo e non già per effettuare alcun tipo di trasporto.

Si ritiene opportuno evidenziare che tali veicoli, qualora effettuino qualsiasi genere di trasporto, in qualsiasi quantità e a qualsiasi titolo, sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 82 e 88 del vigente Codice della Strada.

Inoltre, gli autobus, privi di titolo potranno circolare col solo conducente ed accompagnatore, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti a sedere, indicati sulla carta di circolazione, in occasione di manifestazioni di veicoli di interesse storico e collezionistico, su percorsi prestabiliti.

La manifestazione e relativo percorso dovranno essere preventivamente autorizzati dalle autorità competenti.

1.5 REVISIONE PERIODICA

A norma dell’articolo 9 del decreto ed, in particolare, secondo quanto specificato nell’allegato III allo stesso decreto, i veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione periodica con scadenza biennale, secondo il consueto calendario: entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 CdS.

I controlli tecnici da effettuare in sede di revisione sono specificati nel citato allegato III al decreto.

Si ritiene opportuno evidenziare che, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 80 del CdS in merito alla competenza per le revisioni periodiche in relazioni alle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell’1° Gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dagli uffici Motorizzazione Civile (UCM).

Tuttavia, tenuto della particolare categoria di veicoli di cui trattasi e al fine e di ridurre gli eventuali disagi nei casi in cui sussiste l’obbligo di sottoporre i veicoli a revisione presso le sedi degli UMC, si dispone che i Registri, attraverso i propri Club o i propri esaminatori regionali, possono presentare ai competenti UMC richiesta di espletamento delle operazioni di revisione di veicoli, ai sensi della legge 1° Dicembre 1986, n. 870, in una sede attrezzata secondo le modalità disciplinate dalla circolare D.G. n. 39/98 del 29 Aprile 1998.

Si evidenzia, in merito, che la richieste possono essere accolte nella misura in cui l’espletamento di dette operazioni non costituisca impedimento o ritardo nell’attività istituzionale da svolgersi presso gli UMC, né eccessivo aggravio per gli operatori.

Al fine dell’ottenimento delle prestazioni dovrà essere individuata l’adeguata sede attrezzata (privata) di svolgimento delle operazioni tecniche e i veicoli oggetto della seduta devono essere individuati per targa, intestatario e numero di iscrizione al Registro.

2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Si riportano di seguito le procedure per l’ammissione alla circolazione per le singole fattispecie che si prevede possano verificarsi.

2.1VICOLI MUNITI DI REGOLARI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE NAZIONALI E MAI DISMESSI DALLA CIRCOLAZIONE

la classificazione della categoria di interesse storico e collezionistico consegue unicamente all’iscrizione in uno dei registri sopra indicati. Per tali veicoli sono fatti salvi i certificati di iscrizione già rilasciati o per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui trattasi, è già stata presentata domanda di iscrizione in uno dei Registri.

2.2 VEICOLI MUNITI DI REGOLARI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE NAZIONALI E/O DISMESSI DALLA CIRCOLAZIONE

Sono rappresentativi di tali casi:

- veicoli radiati dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

- veicoli di origine sconosciuta;

- veicoli nuovi mai immatricolati;

- veicoli provenienti dall’estero;

2.2.1 VEICOLI RADIATI DAL PRA

La radiazione di un veicolo dal PRA può riguardare le diverse motivazioni:

- d’ufficio;

- ritiro dalla circolazione e custodia in area privata;

- demolizione.

2.2.1.1 VEICOLI RADIATI D’UFFICIO DAL PRA

I veicoli radiati d’ufficio dal PRA sono oggetto delle disposizioni contenute nella circolare prot. N. 4437/M360 del 26 Novembre 2003.

I contenuti della citata circolare sono confermati fatte salve le seguenti integrazioni e modifiche:

a) i Registri, ai fini del rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistico, devono acquisire:

- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo dei lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, al luogo di rinvenimento dello stesso, al luogo di conservazione del veicolo e alle modalità di conservazione.

b) il punto 10 della richiamata circolare n. 44/M360, è sostituito dal seguente: “10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione.

Pertanto, il rilascio dei documenti di circolazione è subbordionato all’esito positivo della revisione da effettuarsi presso il competente ufficio Motorizzazione Civile”.

2.2.1.2 VEICOLI RADIATI E CUSTODITI IN AREE PRIVATE, RADIATI PER DEMOLIZIONE

A) Iscrizione al Registro, l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:

una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo dei lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, al luogo di rinvenimento dello stesso, al luogo di conservazione del veicolo e alle modalità di conservazione.

B) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione

La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data di costruzione e antecedente al 1° gennaio 1960, al competente Centro Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti dopo il 1° Gennaio 1960 al competente UMC.

La competenza è stabilita secondo quanto previsto dall’articolo 236 del Regolamento di esecuzione del CdS (omissis……..presso l’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica.

Quando quest’ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l’ufficio della direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova e quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l’ultimo intervento in materia.)

Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono essere, tra l’altro, allegati in visione:

- certificato di rilevanza storica e collezionistica;

- estratto cronologico rilasciato dal PRA o certificato di cancellazione, con indicazione, per i veicoli cancellati a partire dal 30 Giugno 1998, del centro di raccolta presso il quale il veicolo è stato consegnato;

- eventuali documenti di circolazione originali ancora in possesso del richiedente;

- dichiarazione circa l’eventuale possesso delle targhe originali.

La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto.

Per le operazioni che richiedono nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia autentica della documentazione prodotta unitamente alla domanda e prima specificata.

c) Rilascio dei documenti di circolazione

Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA, rilascia i documenti di circolazione e targhe secondo le modalità di cui all’articolo 93 del codice della strada, annotando nelle righe descrittive “ veicolo di interesse storico e collezionistico, iscritto al n. …… del Registro……(specificare)” acquisisce agli atti, in allegato alla domanda, le copie dei documenti sopra citati.

Può accadere che il richiedente la riammissione alla circolazione sia in possesso dei documenti di circolazione originali e/o delle targhe.

Nel caso di possesso delle targhe originali, la riammissione alla circolazione può essere effettuata, a richiesta dell’interessato, con la riattivazione delle targhe originali. Il documento di circolazione originale, se presente è aggiornato, oltre che in relazione ai dati dell’intestatario, con l’annotazione “veicolo di interesse storico collezionistico, iscritto al n. ….. del Registro ….., riammesso in circolazione in data…….” L’annotazione e posta manualmente, ovvero, qualora disponibili le procedure meccanografiche, con la stampa di apposita etichetta.

Nel caso di possesso solo dei soli documenti di circolazione, si procede alla reimmatricolazione con l’emissione di nuovi documenti di circolazione e nuove targhe. I documenti originali possono essere restituiti all’interessato, previa annotazione “ non validi ai fini della circolazione”……

2.2.1.3 VEICOLI PROVENIENTI DALL’ESTERO

Rientrano in questa categoria i veicoli provenienti dall’estero muniti di regolari documenti di circolazione. In mancanza di questi ultimi, i veicoli sono considerati di origine sconosciuta.

I documenti di circolazione esteri ovvero la documentazione ritenuta equivalente in base alle vigenti disposizioni in materia di “nazionalizzazione” dei veicoli, assume il valore di certificazione di origine del veicolo. Pertanto, è da ritenersi idonea a tal fine anche la documentazione non più valida ai fini della circolazione nello Stato di origine. Si richiamano, nel caso di specie, le procedure amministrative vigenti in materia di nazionalizzazioni, ivi comprese quelle natura fiscale.

A) Iscrizione al registro

L’iscrizione al Registro e subordinata all’acquisizione di:

- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firma del rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria….

3. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DEFINITIVE

Sono abrogate le circolari:

- prot n. 2280/4356 DC Ivn. A072 (n. 170/86) del 15 settembre 1986 :

- prot n. 256-CT-AG del 30 Marzo 2001

- prot n. 51067/23.25 del 17 Giugno 2008

- ogni altra precedente disposizione in contrasto con le presenti.

IL TESTO COMPLETO DELLA STESSA CIRCOLARE E DEL DECRETO MEISTERIALE SONO PUBLICATI SUL SITO www.asifed.it

Fonti “LA MANOVELLA” N° 4 Aprile 2010


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24/06/2010 11.21.27
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